L’accesso civico è disciplinato dall’art. 5 del D.Lgs 33/2013. Esso comporta il diritto di chiunque di richiedere i dati, le informazioni e il documento che le pubbliche amministrazioni hanno l’obbligo di pubblicare, nei casi in cui sia stata omessa la loro pubblicazione.
Le nuove Linee Guida, con estrema chiarezza, fissano i presupposti per riconoscere al segnalante la tutela dell’art. 54-bis e, pertanto, la segnalazione deve essere effettuata “nell’interesse all’integrità della pubblica amministrazione” ; deve avere ad oggetto “condotte illecite” di cui il dipendente sia venuto a conoscenza “in ragione del proprio rapporto di lavoro” e deve essere inviata ad almeno »
E’ il diritto di chiunque di richiedere documenti, informazioni e dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente nei casi in cui la Scuola ne abbia omesso la pubblicazione sul proprio sito web istituzionale. Il diritto di accesso civico è disciplinato dall’art 5 del d.lgs. n. 33/2013. Decreto legislativo n. 33/2013 – Art. »